Il Ministro delle Infrastrutture ed il Ministro della Pubblica Amministrazione hanno sottoscritto una circolare con chiarimenti interpretativi sull’art. 10 della legge Semplificazioni e ricostruzione di edifici già esistenti.

La circolare è indirizzata a:

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,

Unione delle Province d’Italia,

Associazione Nazionale Comuni Italiani,

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici, Provveditorati Interregionali per le Opere pubbliche.

La legge semplificazione e gli interventi di demolizione e ricostruzione

L’art.1della legge Semplificazioni è intervenuto in modo sostanziale:

sull’articolo 2-bis, comma 1-ter, del testo unico, in tema di rispetto della disciplina delle distanze tra edifici in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici già esistenti;

sull’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico relativo alla definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia, con specifico riguardo sempre agli interventi di demolizione e ricostruzione di immobili preesistenti.

DPR 380/2001 – articolo 2-bis, comma 1-ter

Il testo aggiornato dell’’art. 2-bis, comma 1-ter è il seguente:

1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze

minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.

Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze

legittimamente preesistenti.

Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela.

DPR 380/2001 – articolo 3, comma 1, lettera d)

Il testo aggiornato dell’articolo 3, comma 1, lettera d) riporta:

“interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in par-te diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa

antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per

l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.

L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.

Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

Demolizione e ricostruzione: distanze tra edifici

La circolare evidenzia come le modifiche apportare all’articolo 2- bis, comma 1- ter, e all’articolo 3, comma 1, lettera d) del dPR 380/2001 rispondono a due esigenze concorrenti:

da un lato, la volontà di introdurre previsioni volte a rendere in via generale più semplice e rapido l’avvio dell’attività edilizia;

dall’altro, l’esigenza di assicurare in ogni caso la salvaguardia e il rispetto della tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Le previsioni contenute nel comma 1-ter vogliono disciplinare i casi in cui siano oggetto di demolizione e ricostruzione edifici preesistenti che risultino “legittimamente” ubicati rispetto ad altri immobili in posizione tale da non rispettare specifiche norme in materia di distanze (ivi comprese quelle contenute nel dm n. 1444/1968

In questi casi, secondo la circolare:

la ricostruzione è possibile, in sostanza, in deroga alle norme in questione, e quindi col mantenimento delle distanze preesistenti se non è possibile la modifica dell’originaria area di sedime e purché l’edificio originario fosse stato “legittimamente” realizzato.

Al fine di verificare la legittima realizzazione dell’immobile preesistente, vige inoltre la previsione dell’articolo 9-bis del Testo unico, che indica la documentazione da cui ricavare lo “stato legittimo” di un edificio (di regola

consistente nel titolo edilizio sulla base del quale esso è stato realizzato, ovvero da quello relativo all’ultimo intervento che ha subito).

È importante rilevare che la previsione è testualmente riferita ad “ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici”, e quindi indipendentemente dalla ascrivibilità degli interventi alla categoria della ristrutturazione edilizia o a quella della nuova costruzione.

Demolizione e ricostruzione: aumento di volumetria

Il secondo periodo all’articolo 2- bis, comma 1- ter, aggiunge che nei casi sopra descritti sono consentiti gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento”:

 anche fuori sagoma;

anche con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito; purché sia sempre rispettata la distanza preesistente.

Questa previsione deve intendersi come riferita non a qualsiasi incremento volumetrico, che possa accompagnare l’intervento di demolizione e ricostruzione, ma solo a quelli aventi carattere di “incentivo”, ad esempio perché attribuiti in forza di norme di “piano casa” ovvero aventi natura premiale per

interventi di riqualificazione.

Un’ulteriore novità attiene alla possibilità di incrementi di volumetria non solo “per l’adeguamento alla normativa antisismica”, ma anche “per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico”.

Un’ulteriore possibilità di apportare incrementi alla volumetria dell’edificio preesistente deriva dall’espressa salvezza delle previsioni legislative e degli strumenti urbanistici che contemplino incrementi per finalità di “rigenerazione urbana”.

Demolizione e ricostruzione: centri storici

Per gli interventi che riguardano edifici siti nelle zone omogenee A o in zone assimilate a queste dai piani urbanistici comunali, ovvero:

nei centri e nuclei storici consolidati,

in aree comunque di particolare pregio storico o architettonico,il legislatore ha posto un’ulteriore condizione per l’applicabilità delle disposizioni dettate dal comma 1-ter (e, quindi, perché la ricostruzione dell’edificio possa avvenire nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti e possa fruire degli eventuali incentivi volumetrici nei limiti anzidetti), e cioè che: l’intervento sia contemplato esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale.

 Ancora una volta, la ratio della previsione risiede nell’esigenza di assicurare una maggior tutela al valore d’insieme delle aree soggette allo specifico regime delle zone A e dei centri storici, escludendo che all’interno di esse gli interventi di cui al comma 1-ter dell’articolo 2-bis possano essere direttamente realizzati dagli

interessati e stabilendo invece che essi debbano inserirsi nella più generale considerazione del contesto di riferimento che solo un piano particolareggiato può assicurare.

Peraltro, anche in questo caso il legislatore si fa carico di far salve “le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti”, e quindi la facoltà che le Amministrazioni preposte alla pianificazione del territorio, nei rispettivi ambiti di competenza, possano dettare prescrizioni diverse e anche meno rigorose per l’effettuazione degli interventi in discorso, tenuto conto dello specifico contesto preso in considerazione.

Demolizione e ricostruzione: edifici vincolati

Quanto al regime degli edifici vincolati ai sensi del d lgs n. 42/2004 , la soluzione adottata dal decreto per assicurare la loro tutela è stata quella di escludere che possano qualificarsi come ristrutturazione edilizia gli interventi comportanti una loro demolizione e ricostruzione non solo nei casi in cui ne sia modificata la sagoma (come previsto nella disciplina previgente), ma anche nei casi di mutamenti del sedime, dei prospetti e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche.

Le modifiche alla definizione di ristrutturazione edilizia

Ricordiamo che la definizione di “ristrutturazione edilizia” contenuta nella lettera

  1. del comma 1 dell’articolo 3, fa riferimento a “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”.

Le innovazioni significative apportate alla disposizione previgente sono:

  1. la sostituzione del riferimento ai semplici interventi di “demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica” con la più articolata previsione per cui rientrano nella ristrutturazione edilizia “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di

impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico”;

  1. l’aggiunta di un ulteriore periodo per cui i medesimi interventi di demolizione e ricostruzione possono prevedere, “nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”;
  2. un maggior rigore della previsione relativa agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del dlgs n. 42/2004: mentre in precedenza la demolizione e ricostruzione di detti immobili poteva qualificarsi come ristrutturazione edilizia solo ove ne fosse rispettata la sagoma originaria, oggi si richiede il mantenimento di “sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche” e si precisa che non devono essere previsti incrementi di volumetria;
  3. l’equiparazione agli edifici vincolati ai sensi del dlgs n. 42/2004 di quelli ubicati nelle zone omogenee A e in quelle ad esse assimilabili in base ai piani urbanistici comunali, nonché “nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico”, fatte salve “le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici”.

Equiparazione demolizione e ricostruzione nuova costruzione e ristrutturazione edilizia

Le modifiche di cui alla lettera a) del precedente paragrafo amplia l’area degli interventi ricadenti nella nozione di ristrutturazione edilizia, individuando i

parametri la cui modifica non risulta rilevante ai fini della qualificazione di un intervento di demolizione e ricostruzione come ristrutturazione edilizia, piuttosto che come nuova costruzione.

In particolare, già la giurisprudenza aveva evidenziato come, dopo il dl n. 69/2013, che aveva eliminato il vincolo dell’identità di sagoma in precedenza previsto dalla norma, dovessero considerarsi rientranti nella ristrutturazione

edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione comportanti modifiche della sagoma e/o del sedime rispetto all’edificio preesistente.

La nuova definizione determina, con tutta evidenza, il superamento di tali

limitazioni, potendo ormai rientrare nella nozione di ristrutturazione, salvo quanto si dirà in ordine agli edifici vincolati, qualsiasi intervento di demolizione e ricostruzione anche con caratteristiche molto differenti rispetto al preesistente, salvi i limiti volumetrici che saranno appresso richiamati.

In effetti, al riferimento a sagoma, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche il legislatore aggiunge anche quello ai “prospetti”, la cui modifica nel regime normativo anteriore comportava la qualificazione dell’intervento in termini di ristrutturazione “pesante”, con conseguente soggezione al regime del permesso di costruire.

La nostra esperienza trentennale nel settore si è concretizzata nell’attività dello Studio in diversi ambiti d’applicazione, rafforzandosi e permettendoci di offrire servizi e consulenze tecniche sempre più efficaci

praticheonline.eu © 2024 Tutti i diritti riservati. P.IVA: 09366641216